Novità del “Decreto Dignità”

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 96 del 9 agosto 2018

In seguito all’approvazione in Senato lo scorso 7 agosto 2018, è stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 96 del 9 agosto 2018, attuativa del D.L. n. 87/2018, meglio conosciuto con il nome “Decreto Dignità”.

Una delle principali novità contenute nel Decreto riguarda l’introduzione di un periodo transitorio prima dell’entrata a pieno regime della nuova disciplina.

Questa previsione, se da una parte mira a ridurre gli inconvenienti di tipo occupazionale che potrebbero derivare dalla disapplicazione della vecchia normativa, dall’altra però si applica soltanto alle norme relative alla durata massima e alla disciplina delle proroghe e dei rinnovi; le restanti disposizioni restano immediatamente applicabili.

Tuttavia, l’ambito in cui risultano più evidenti le novità introdotte dal Decreto è la disciplina dei contratti a tempo determinato. Viene introdotta la previsione che il contratto di lavoro a tempo determinato “acausale” possa essere stipulato solo per un periodo non superiore ai 12 mesi; la durata massima dello stesso rapporto contrattuale passa da 36 a 12 mesi. Il contratto potrà avere durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo nei seguenti casi:

  • Esigenze temporanee oggettive, estranee all’attività ordinaria;
  • Esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • Esigenze connesse ad un aumento della mole di lavoro.

Stesse condizioni devono essere alla base di un’eventuale proroga del contratto di lavoro per un ulteriore periodo superiore ai 12 mesi.

Sempre sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, il Decreto stabilisce che, al contributo dell’1,4% già introdotto nel 2012, che gravava sull’imponibile contributivo dei suddetti contratti ed andava a finanziare la Naspi, venga aggiunto un ulteriore 0,5% per ogni rinnovo del contratto.

Il Decreto Dignità introduce importanti novità anche in tema di somministrazione di lavoro, a titolo esemplificativo:

  • Il numero dei lavoratori somministrati non potrà eccedere il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’azienda alla data del 1 gennaio dell’anno di stipula del contratto;
  • Viene reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta, per impedire che la somministrazione venga usata dal datore di lavoro per eludere le norme di legge o del CCNL applicato.

Il D.L. ha anche modificato la disciplina dei voucher, andando a semplificare quanto previsto dalla legge n. 96/2017, in particolare in riferimento ai settori dell’agricoltura e del turismo.

Le strutture ricettive potranno utilizzare lo strumento della prestazione occasionale anche se occupano fino a 8 lavoratori dipendenti (in generale il limite è di 5).

Gli imprenditori agricoli e del settore turistico dovranno però denunciare la prestazione occasionale all’INPS in un arco di tempo non superiore ai 10 giorni, mentre per tutti gli altri imprenditori resta l’obbligo della segnalazione fino ad un’ora prima dell’inizio della prestazione.

Questi provvedimenti trovano una ratio nella volontà di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, attraverso, ad esempio, la riduzione del 50% dei contributi previdenziali a favore di giovani al di sotto dei 35 anni che saranno assunti nel 2019 e nel 2020 e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro. Altro intervento in questo senso è il rafforzamento dei Centri per l’Impiego, attraverso la destinazione ad essi di una quota delle facoltà assunzionali delle Regioni.

Parallelamente, il Decreto ha introdotto un aumento del risarcimento dovuto nei casi di licenziamento ingiustificato (minimo 4-6 mensilità, massimo 24-36), incentivando di fatto la conciliazione volontaria.

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