Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell‘articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. “Omnibus II”.
In data 22 febbraio 2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell‘Unione Europea il Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021, recante “misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID–19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche ed attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698”: in particolare, gli articoli 2 e 3 recano disposizioni di proroga della validità della carta di qualificazione del conducente e dei termini entro i quali è dovuta la formazione periodica, nonché proroga di validità delle patenti di guida.
1. PATENTI DI GUIDA E TERMINI EX ARTT. 121 E 122 CDS
Per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia e con le patenti rilasciate in un diverso paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello stato di rilascio (*) la validità delle patenti è così prorogata:
- Scadenza originaria: 1° Febbraio 2020 – 31 Maggio 2020 / Scadenza Prorogata: 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
- scadenza originaria: 1° Giugno 2020 – 31 Agosto 2020 / Scadenza Prorogata : 1° Luglio 2021
- Scadenza originaria: 1° Settembre 2020 – 30 Giugno 2020 / Scadenza Prorogata : 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
2. CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia e con le patenti rilasciate in un diverso paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello stato di rilascio (*) la validità delle patenti è così prorogata:
- Scadenza originaria: 1° Febbraio 2020 – 31 Maggio 2020 / Scadenza Prorogata: 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
- scadenza originaria: 1° Giugno 2020 – 31 Agosto 2020 / Scadenza Prorogata : 1° Luglio 2021
- Scadenza originaria: 1° Settembre 2020 – 30 Giugno 2020 / Scadenza Prorogata : 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria